Art. 1 - Ammissione dei nuovi soci
1.1 L’ammissione di nuovi associati avviene su invito da parte dell’Associazione, dietro presentazione da parte di un associato ovvero su proposta del candidato.
1.2 Il Consiglio direttivo dell’Associazione può individuare candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, che rispettino i princìpi del codice etico, da invitare ad aderire Base. Per i candidati così individuati non è previsto che l’Assemblea generale o i singoli associati, anche al di fuori della convocazione dell’Assemblea, votino sull’invito.
1.3 Ogni associato ha diritto di proporre al Consiglio direttivo l’adesione di un nuovo candidato. Il consiglio direttivo, verificato che non esistano motivi di incompatibilità del candidato con i valori e gli scopi dell’Associazione, ne sottopone la candidatura agli associati secondo le modalità descritte dall’Allegato A.
1.4 Chiunque voglia sottoporre la propria candidatura all’Associazione, ne ha diritto secondo le modalità indicate dall’Allegato A al presente regolamento. La candidatura deve contenere le informazioni richieste a pena di inammissibilità. Ogni candidatura è sottoposta al Consiglio direttivo, che valuta eventuali profili di incompatibilità con i valori e gli scopi dell’Associazione. Se la candidatura è ammissibile, questa viene sottoposta al voto degli associati secondo le modalità indicate nell’Allegato A al presente regolamento.
1.5 Votata l’ammissione di un nuovo candidato, è previsto che l’adesione sia formalizzata dopo un periodo di prova di sei mesi. Durante il periodo di prova il candidato ha uno status equiparato a quello degli associati quanto a diritti e doveri; non ha, però diritto di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci ed è esentato dal dovere di versare la quota associativa annuale.
